In LGC siamo specializzati nell’assistere pazienti vittime di malpractice medica sia nella fase giudiziale che nella fase stragiudiziale, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dai medesimi o dai loro famigliari.
Sul tema della responsabilità medica e sanitaria, è di recente intervenuta la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», ovvero la cosiddetta legge “Gelli”, che contiene anche nuove indicazioni procedurali per l’avvio del contenzioso, tanto nei confronti dei medici, quanto delle strutture sanitarie. In particolare, l’articolo 8 della legge prevede che chi intende esercitare un’azione giudiziaria per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto, in via preliminare, a proporre ricorso (ex articolo 696-bis del Codice di procedura civile) per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; oppure, in via alternativa, a promuovere una procedura di mediazione in base al Dlgs 28/2010. La successiva azione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, quindi, sarà possibile solo qualora non sia stato possibile raggiungere una composizione bonaria della vertenza all’esito di una delle due procedure menzionate.

