A cura dell’ AVV. Francesca Sarallo
La lotta al gioco patologico trova la sua primaria fonte normativa nell’art 7, comma 4 del D.L. 158/2012 c.d. “Decreto Balduzzi”, che impone il divieto di pubblicità al gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni teatrali e cinematografiche destinate ai minori e di qualsiasi altra forma di pubblicità attraverso qualsivoglia canale che inciti in maniera esplicita il pubblico alla pratica del gioco d’azzardo, e che prevede in caso di violazione al suddetto divieto una sanzione pecuniaria da Euro 100.000,00 a 500.000,00
Ultima, in termini temporali, la previsione di legge in materia di pubblicità del gioco d’azzardo offerta dal c.d. Decreto Dignità, al capo III “Misure per il contrasto alla ludopatia” che salvo quanto disposto dal menzionato Decreto Balduzzi, prevede un integrale divieto di pubblicità -diretta ed indiretta – declinata al gioco d’azzardo, all’art. 9 dispone che: “e’ vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.” al comma 3, dello stesso articolo, è stabilito che L’Autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni- AGCOM, che dunque legittimata dallo stesso decreto, è l’autorità incaricata di rendere attuativo il decreto e così, con delibera emanata il 26.04.2019 pubblica le linee guida, che, al contrario di quanto disposto dal decreto stesso sembrano, come non di rado ribadito sul punto, svuotare del tutto il capo terzo del menzionato decreto.
Difatti, secondo quanto disposto da AGCOM, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma in esame le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale, ebbene sono permesse le pubblicità che contengono la spiegazione e il funzionamento di una promozione dedicata ai giocatori, posto che vengano rispettate alcune accortezze, come ad esempio, utilizzare esclusivamente un linguaggio descrittivo e messaggi informativi, pertanto, evitare ogni tipo di messaggio “imperativo” (“Apri un conto“, “Deposita“, “Affrettati“) e sostituirlo con un linguaggio informativo (ad esempio: “Scopri di più’” – “Visita il sito” – “Più informazioni“).
Poniamo ad esempio il caso di un sito autorizzato al gioco online che, al fine di raccogliere un nuovo bacino di utenti/giocatori, voglia promuovere l’iscrizione sul suo sito garantendo un particolare bonus rilasciato al momento dell’iscrizione, tale pubblicità, induce, seppur indirettamente al gioco, ma con le opportune accortezze sul contenuto linguistico della stessa, permette di non violare quanto disposto dall’art. 9 del cd. Decreto Dignità ed al contempo di promuovere il proprio sito di raccolta di gioco.
La pubblicità indiretta, vietata aspramente dal decreto dignità, trasformata in semplice “informazione funzionale alla scelta di gioco consapevole” dall’ AGCOM, che appare a prima vista in conflitto con la natura del decreto stesso, a ben vedere, risulta essere la soluzione opportuna non soltanto a reprimere l’incitamento alla pratica del gioco d’azzardo, attraverso il binomio “divieto-non conoscenza ed informazione -conoscenza” affidando agli operatori di settore una funzione ed una responsabilità sociale nella lotta al gioco d’azzardo, ma anche e soprattutto a reprimere il ricorso al gioco illegale, difatti, attuare in parola il decreto dignità avrebbe di certo influito sul mercato del gioco legale e vietando l’autopromozione degli operatori autorizzati, il bacino dei papabili utenti sarebbe stato esposto in modo rischioso al mercato del gioco illegale, favorendo in tal modo l’intermediazione e la raccolta illegale del gioco d’azzardo, sottraendo quest’ultimo al controllo dei monopoli definitivamente.
La contrapposizione percepita in ordine all’attuazione del Decreto Dignità, tacciata di aver svuotato il decreto stesso, all’opposto, pare condurre ad uno sviluppo tutt’altro che sfavorevole per la lotta al gioco patologico, ci si appresta con tale impostazione a considerare lo strumento pubblicitario come lo strumento primario volto all’educazione del giocatore e dunque a considerarlo quale primo atto di prevenzione del gioco patologico.

