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A cura dell’Avv. Francesca Sarallo

È bene precisare sin da ora che una scommessa può dirsi “a palinsesto aperto” quando lo scommettitore, avendo contezza dell’esatto risultato finale dell’evento, poiché già concluso, effettua la sua giocata.

Tale particolare circostanza può verificarsi in relazione ad eventi sportivi che si svolgono in zone del mondo in cui si ha un differente fuso orario che, sommato ad un atteggiamento non leale dello scommettitore e, al contempo, ad un malfunzionamento del sistema informatico che permette di raccogliere scommesse che non avrebbe dovuto accettare, genera il fenomeno in parola.

Il tema delle scommesse “a palinsesto aperto” è tornato in auge a seguito della Sentenza del Tribunale di Palermo, sez. III, del 5 agosto 2020, n. 2509[1].

Nella citata controversia, l’attore avendo effettuato cinque scommesse, tutte vincenti, su alcuni incontri calcistici disputati in Costarica e relativi al “Campeonato Invierno Banco Popular 2015”, chiedeva la condanna del concessionario al pagamento delle somme vinte. Quest’ultimo prontamente si opponeva a tale pretesa contestando il fatto che le scommesse erano relative ad eventi sportivi già conclusi, determinando così la nullità del contratto di scommessa.

Prima di analizzare la statuizione del suindicato Tribunale, è opportuno fornire un rapido inquadramento del contratto di scommessa. La scommessa è un contratto aleatorio concluso tra due soggetti in virtù del quale lo scommettitore “punta” una certa somma di denaro sul risultato di un evento, solitamente sportivo, non ancora disputato, dove il bookmaker si impegna a restituirgli tale somma, maggiorata di una percentuale preventivamente indicata, nell’ipotesi in cui il risultato dell’evento corrisponda a quello su cui ha scommesso il primo[2].

La sentenza del Tribunale di Palermo ha constatato la mancanza dell’alea contrattuale e di conseguenza ha dichiarato la “nullità dei contratti di scommessa per difetto di causa” accogliendo, comunque, la domanda di parte attorea di restituzione della posta giocata in considerazione del disposto dell’art. 7 del DM n. 111/2006, che disciplina le scommesse a quota fissa su eventi sportivi, il quale statuisce espressamente che: “Il partecipante ha diritto al rimborso (…) c) relativa- mente alle scommesse su avvenimenti sportivi, in caso di mancata chiusura dell’accettazione delle scommesse per l’anticipazione dell’orario di inizio degli avvenimenti oggetto di scommessa”.

Tale decisione segue la scia di un orientamento che, nel corso degli anni, si sta via via consolidando.

La remota ipotesi di validità di una scommessa a palinsesto aperto priverebbe il bookmaker di ogni tutela: quest’ultimo si troverebbe costretto a pagare le vincite relative ad eventi di cui si è già edotti del risultato finale.

Sostenere in giudizio tale tesi, priva di consistenza e sintomo della mala fede o colpa grave della parte, significherebbe operare senza la dovuta diligenza con possibili risvolti in tema di responsabilità per lite temeraria[3].

In conclusione, pare necessario sottolineare che le parti di un contratto, anche quando concluso online, devono sempre improntare i loro comportamenti secondo regole di correttezza e buona fede tra le quali non si può certamente ricondurre l’approfittarsi di un malfunzionamento del sistema informatico di controparte[4].

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[1] Sul tema si vedano anche: Trib. Nola, sez. I, ord. 4 luglio 2020; Trib. Napoli Nord., sez. II, 14 luglio 2020, n. 1562; Corte App. Trieste, sez. I, 22 luglio 2020, n. 333.

[2] Cfr. CASSANO G., La nullità del contratto nella particolare ipotesi delle scommesse a evento concluso, c.d. “a palinsesto aperto”, in Diritto di internet, Pacini Giuridica, n. 4/2020.

[3] Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 18 giugno 2020, n. 11766. La Corte ha sostenuto che in tema di responsabilità per lite temeraria l’eventuale condanna presuppone almeno la colpa grave della parte soccombente, la quale si palesa nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che, se impiegata, permetterebbe di constatare l’assenza di fondatezza della propria domanda.

[4] CASSANO G., cit.